BG Energia accatastamento

Quali IMPIANTI FOTOVOLTAICI vanno accatastati?

Circolare 36/E del 2013 cosa dice?

In base a questa circolare emanata dall’agenzia delle entrate nel 2013, non tutti gli impianti fotovoltaici sono soggetti all’ accatastamento.

L’ agenzia ha descritto le condizioni, per cui scatta l’obbligo di procedere con la variazione catastale dell’immobile o della rendita. Ma vediamo meglio il tutto.

Come determinare l' obbligo di accatastamento?

Come primissima cosa è necessario capire, se il nostro impianto solare fotovoltaico è da considerare come IMMOBILE o MOBILE.
Per l'agenzia di definisce IMMOBILE una struttura di carattere permanente che non può essere spostata agilmente. Ne sono un classico esempio gli impianto a terra. Al contrario di definisce MOBILE un sistema che non è permanente e che può essere rimosso agevolmente, vedasi gli impianti fotovoltaico parzialmente integrati nella copertura.
A questa prima distinzione si aggiungono queste altre condizioni :

Potenza dell' Impianto installato

Posizione dell' installazione

La Rendita catastale dell'immobile

Fino ai 3 kWp nessun Impianto Fotovoltaico non ha l’obbligo di essere accatastato. Gli Impianti di taglia superiore rientrano nell’obbligo solo se presenti altri fattori come la posizione vedi il prossimo punto.

Se l’impianto fotovoltaico ha una potenza superiore ai 3 kWp ma risulta come pertinenza dell’immobile in quanto a servizio dei consumi energetici dello stesso e non è TOTALMENTE INTEGRATO non deve essere accatastato nella categoria apposita “D” ma va rideterminata la rendita catastale solo se il PLUS VALORE GENERATO supera il 15 % della rendita dell’immobile. vedi il prossimo punto.

Per determinare il valore della rendita catastale dell’impianto è necessario eseguire il seguente calcolo:

Rendita catastale = Costo dell’impianto x 0.75 x 2%

Se il valore ottenuto è maggiore del 15% si deve fare denuncia.

Il DECRETO IMBULLONATI
cosa ci permette di risparmiare?

Grazie a questo decreto "Svuota Impianti" n° 208/2015 a partire dal 1° gennaio 2016 per tutti gli impianti di categoria speciale "D" e "E" la componente corrispondente al valore degli impianti fotovoltaici a tetto parzialmente integrati NON DEVE ESSERE CONSIDERATA.
Questo comporta la facoltà dei possessori degli impianti di effettuare la variazione catastale per ridimensionare la rendita e di conseguenza anche l'IMU e la TARI.

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